statuto califfi

STATUTO F. C. CALIFFI Art. 1- Denominazione E' costituita un associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile Art. 2- Oggetto sociale e scopo 1) L' Associazione sportiva denominata: F. C. Califfi Piazza XXV denominazione modificata dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 23 settembre 2022 (vedere verbale n° 5 del 23/09/2022) in F. C. Califfi è apolitica, non ha finalità di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale, nell'interesse generale della collettività. 2) Essa è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. 3) L'Associazione ha per oggetto l'esercizio e la promozione lo sviluppo di attività sportive, nelle loro forme esclusivamente non agonistiche intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo, ed in particolare, dello sport del gioco del calcio. Calcio a 5, 7 o a 11. 4) In particolare l'Associazione si propone, di sviluppar,e tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei tesserati, Soci e partecipanti mediante lo svolgimento di ogni forma di attività non agonistica e ricreativa. 5) L'Associazione accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive dell'ente/Associazione sportiva cui aderisce, fatto salvo il diritto di riservarsi la presentazione di eventuali ricorsi su eventuali provvedimenti disciplinari o in materia di interpretazione di regolamenti eventualmente ritenuti errati. 6) Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà tra l'altro: a) Intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione di impianti di strutture sportive; b) Organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale; c) Svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri soci correlate allo scopo sociale. Art. 3- Sede 1) L'Associazione ha sede legale dal 28 febbraio 2022 in Via Piave 12/A. 2) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative sul territorio italiano per attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive. Art. 4- Durata La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. Art. 5- Soci 1) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed alle attività dell'associazione stessa. 2) In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che presenta la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 3) L'ammissione a socio è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa domanda. 4) La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Art. 6- Diritti-Doveri dei Soci 1) L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto, nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e del rendiconto (qualora previsto) economico finanziario annuale e per l'elezione degli Organi Direttivi dell'associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita alla legge di sua competenza. 2) I Soci (dirigenti e non), hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione per tutta la durata dell'appartenenza ad essa. 3) I Soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale mensile il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. 4) I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali. 5) I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto ed eventuali regolamenti organici interni, oltre alle delibere prese dall'Organo Sociale Art. 7- Decadenza dei Soci 1) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) Dimissioni volontarie; b) Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa nei termini mensilmente indicati dal Consiglio Direttivo; c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione e che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; d) Scioglimento dell'associazione previsto nel presente statuto; e) Decesso del socio. 2) Il provvedimento di radiazione di cui la lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso sino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può più essere riammesso 3) In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Art. 8- Organi Sociali GLI ORGANI SOCIALI SONO: 1) L'Assemblea Generale dei Soci; 2) Il Presidente; 3) Il Consiglio Direttivo di cui deve fare parte il Capitano della squadra che ha diritto di voto; 4) Il Collegio dei Revisori se eletto. Art. 9- Assemblea-Costituzione 1) L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organismo deliberativo dell'associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti regolarmente tesserati presso l'Ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce, ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa. 2) Le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. 3) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno; una entro il 31 dicembre per l'approvazione del rendiconto finanziario mentre la seconda convocazione deve avvenire dopo il termine della stagione sportiva, di norma da fine maggio e fine giugno per l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo e l'elezione di eventuali nuove cariche sociali previste nel presente statuto. 4) Di norma l'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci. Art. 10- Convocazioni e procedure assembleari 1) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritengono opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci, oppure dal Collegio dei Revisori se eletto. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del Comune di Pavia. 2) La convocazione dell'Assemblea straordinaria o ordinaria è fatta mediante comunicazione ai soci ed ad ogni componente degli organismi che reggono l'associazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione. 3) Tale convocazione potrà avvenire tramite lettera ordinaria o lettera A.R. tramite T email o invito trasmesso via Whatsapp nel gruppo dove tutti i soci sono registrati. 4) Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali, ogni socio potrà presentarsi con una sola delega. 5) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza di voti presenti. 6) In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera qualsiasi sia il numero dei soci presenti. 7) L'Assemblea è normalmente presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza è presieduta dal vice presidente, nel caso ci siano due vice presidente la presiede il più anziano di età il Presidente o chi ne fa le veci nomina tra i presenti un segretario che avrà il compito di scrivere un verbale contenente l'ordine del giorno e le decisione prese dall'Assemblea. 8) Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbiamo in oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno la metà dei soci o dal Presidente dell'Associazione. Art. 11- Deliberazioni dell'Assemblea 1) L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti: a) Provvede alle elezioni tra i propri soci maggiorenni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori se previsto, ed eventualmente del Collegio dei Probiviri che sarà composto dal Presidente dell'Associazione, dal vice presidente dell'Associazione, dal capitano della squadra e da altri due tesserati proposti dal Presidente; b) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; c) Approva i regolamenti interni proposti da Consiglio Direttivo e regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; d) Approva il rendiconto finanziario e bilancio preventivo-consuntivo; e) La sostituzione o l'approvazione degli Organi Sociali ed elettivi. 2)I soci riuniti in assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione. Art. 12- Il Consiglio Direttivo 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da due a sette componenti, compreso il Presidente determinato dall'Assemblea dei Soci, e tutti vengono eletti, compreso il Presidente dall'Assemblea dei Soci. 2) Dall'atto della costituzione dell'associazione sportiva il fondatore della società insieme agli altri membri formano il Consiglio Direttivo che durerà in carica quattro anni con riferimento in ogni caso al ciclo sportivo e/o anno sociale settembre/giugno. Art. 13- Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo 1) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. 2) In particolare il Consiglio Direttivo: a) Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione stessa; b) Decide sugli eventuali investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione; c) Stabilisce la quota sociale mensile dei soci; d) Delibera sull'ammissione dei soci; e) Decide sulle attività dell'associazione e sui rendiconti annuali, su revoche e procure, fissa le date delle Assemblee, redige eventuali regolamenti interni. Art. 14- Composizione del Consiglio Direttivo 1)Possono ricoprire cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali che siano maggiorenni e che non ricoprano la stessa carica in altre società nella medesima disciplina, che sia calcio a 5, 7 o a 11 o altre discipline cui l'associazione partecipa. 2) In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il vice Presidente o due soci che ricopriranno la stessa carica. Il vice Presidente più anziano di età sostituisce in caso di assenza il Presidente o se questi fosse indisponibile lo sostituirà il vice più giovane in assenza anche di questa figura lo sostituirà il segretario. 3)I Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si verifichi necessità, su iniziativa del Presidente o su richiesta della metà dei suoi membri. 4) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 5) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti la metà dei suoi membri, oppure trascorsa un'ora da quella fissata qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Art. 15- Dimissioni 1) Nel caso si dovessero dimettere dal Consiglio Direttivo la maggioranza dei suoi membri il Consiglio Direttivo decade automaticamente insieme al Presidente stesso che assumerà l'incarico di Commissario Straordinario con il compito di gestire la società sportiva sino alla convocazione e successive decisioni prese dall'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata entro 90 giorni dalla decadenza del Consiglio Direttivo. 2) Il Commissario Straordinario resta in carica per mesi 6 più prorogabili per altre 6 mesi, di fatto sino a nuove elezioni è responsabile dell'Associazione sportiva e a lui spetta la gestione della società stessa e della o delle squadre iscritte in tal momento presso gli enti di promozione sportiva. Art. 16- Il Presidente 1) Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei voti presenti, se il Presidente è anche il fondatore dell'associazione sportiva il suo incarico è a vita. In caso di sue dimissioni l'Assemblea dei Soci provvede ad eleggere un nuovo Presidente non prima di 30 giorni dalla data delle dimissioni presentate dal Presidente fondatore, che entro tale limite può ritirare le dimissioni. In caso contrario si proceda a nuova elezione della suddetta carica. Il Presidente fondatore qualora confermasse le dimissioni dovrà essere nominato d'ufficio Presidente onorario dell'associazione egli potrà partecipare alla vita dell'Associazione non avrà diritto di voto ma potrà presenziare ogni riunione. Il Presidente onorario è esentato dal versamento di qualsiasi quota associativa. 2) Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente gestisce l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi Sociali. Il Presidente (se è anche fondatore), può attribuire la rappresentanza dell'Associazione a proprio uomo di fiducia anche se non socio, tramite delega, e/o procura semplice. 3) Il Presidente convoca il Direttivo e l'Assemblea e vi presiede, vigila sui provvedimenti che vengono adottati. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo qualora lo stesso fosse impossibilitato dal prendere una decisione in tempi celeri presentando entro 15 giorni le eventuali decisioni prese nell'urgenza alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo. 4) Il Presidente può in casi di urgenza o qualora non fosse possibile convocare in tempi brevi il Consiglio Direttivo assumere qualsiasi decisione inerente la gestione della squadra prendere provvedimenti disciplinari di qualsiasi tipo nei confronti degli associati e/o ogni altra decisione di carattere amministrativo e/o logistico. Art. 17- Patrimonio sociale 1)Le entrate dell'associazione sono costituite da: a) Quote sociali mensili; b) Versamenti effettuati dal Presidente; c) Versamenti effettuati dai singoli soci; d) Contributi di enti pubblici o privati; e) Contributi da eventuali contratti di sponsorizzazione; f) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; g) Avanzi netti di gestione. 2) IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE è COSTITUITO DA: Eventuali beni mobili ed immobili, eventuali erogazioni e donazioni che possono essere dati in lascito. Art. 18- Esercizio sociale-bilancio-avanti di gestione 1) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal giorno 1 gennaio al trentun dicembre di ogni anno. 2) L'Assemblea ordinaria dei soci può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale, adattandolo ai programmi e alle attività sociali. 3) Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e preventivo da sottoporre all'Assemblea. 4) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali avanzi di gestione solo ed esclusivamente per gli scopi associativi e finalità presenti nello statuto. 5) All'Associazione è assolutamente vietato distribuire utili o avanzo di gestione ai soci. Art. 19- Collegio Revisori 1) Qualora venga ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un Collegio di Revisori per il controllo della gestione finanziaria. 2) Esso è composto da tre soci eletti dall'Assemblea. 3) Al Collegio dei Revisori spettano i potrei previsti dalla legge per i sindaci delle società. Art. 20- Scioglimento 1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Tale assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti aventi diritto al voto. In seconda seduta qualsiasi sia il numero dei membri presenti. 2) L'Assemblea delibera a chi devolvere in beneficenza l'eventuale avanzo di gestione e l'eventuale patrimonio di proprietà della società disponibile all'atto dello scioglimento. 3) Il patrimonio deve essere in ogni caso dato in beneficenza ad associazioni e/o enti che si occupano del privato sociale e/o opere caritative (esclusi i trofei sportivi che restano in custodia perpetua al Presidente fondatore della società). Art. 21- Clausola compromissoria 1) Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito (se previsto) presso l'ente di promozione sportiva cui l'associazione aderisce. In assenza di un Collegio arbitrale il tutto sarà devolto alla competenza del tribunale civile cui l'associazione ha sede legale. Art. 22- Regolamento interno L'associazione attraverso il Consiglio Direttivo può predisporre un regolamento interno che sarà applicato unitamente al presente statuto (regolamento organico). Art. 23- Libri sociali L'associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla legge dovrà tenere a disposizione nella sede sociale o sede operativa 1) Il registro dei corrispettivi o libro entrate/uscite; 2) Libro dei revisori (se eletti). Art. 24- Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e da eventuale regolamento intero si fa riferimento al codice civile. Pavia, 23 settembre 2022

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